In riferimento ai protocolli di sicurezza da adottare in vista della riapertura delle attività produttive prevista per il 4 Maggio, in data 24 Aprile 2020, il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto ed integrato il documento contente le linee guida da osservare nei luoghi di lavoro per il contenimento del contagio da Covid-19 (“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 14 marzo 2020).

 Il Protocollo ricalca le linee guida indicate dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” e prevede una serie di indicazioni operative volte alla messa in sicurezza dei luoghi e degli spazi di lavoro.

La riapertura delle attività in questa situazione di emergenza non può prescindere dall’adozione, da parte delle aziende, di misure di sicurezza anti-contagio, che assicurino ai propri dipendenti livelli adeguati di protezione, pena la sospensione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e di rispetto del Protocollo.

 Al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure di prevenzione, le Parti sociali convengono il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, e a soluzioni organizzative straordinarie che privilegino lo smartworking.

INFORMAZIONE – È previsto l’obbligo di informativa nei confronti dei dipendenti e di chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, a mezzo di appositi depliants affitti all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali.

In particolare, essi dovranno evidenziare: l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura superiore ai 37.5 gradi o altri sintomi influenzali; la consapevolezza di non poter permanere in azienda qualora sussistano condizioni per le quali le Autorità impongano di rimanere al proprio domicilio e informare il medico di famiglia (febbre, sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti), nonché l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro qualora tali sintomi sopraggiungano durante l’espletamento della prestazione lavorativa; l’impegno a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza sul luogo di lavoro impartite dalle Autorità sanitarie e dal datore di lavoro (igiene delle mani, distanza di sicurezza, regole di accesso in azienda).

Le aziende devono anche informare e formare i dipendenti sul corretto utilizzo dei DPI, nonché sulle modalità di corretto smaltimento.

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA – Prima dell’accesso al luogo di lavoro il personale potrà essere sottoposto alla misurazione della temperatura corporea; le persone con temperatura superiore a 37.5° non saranno ammesse all’interno dei luoghi di lavoro, ma saranno momentaneamente messe in isolamento e fornite delle opportune mascherine. Saranno quindi invitate a contattare il proprio medico di base e a seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori che non è consentito l’accesso ai locali aziendali a coloro i quali, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19.

L’ingresso in azienda di lavoratori già positivi al Covid-19 sarà consentito solo in presenza di idoneo certificato medico che attesti la negativizzazione del soggetto.

Nelle aree maggiormente a rischio, l’autorità sanitaria potrà disporre l’esecuzione del tampone per i lavoratori, prima del ritorno sul luogo di lavoro.

MODALITA’ DI INGRESSO DI FORNITORI E TERZI – I fornitori andranno fatti accedere cercando di evitare occasioni di contatto con i dipendenti, anche attraverso percorsi e tempistiche predefinite.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto andranno fatti rimanere sui mezzi e non sarà loro consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Sarà inoltre fatto divieto ai terzi di usufruire dei servizi igienici del personale.

L’accesso dei clienti/visitatori dovrà essere consentito solo in situazioni eccezionali. Essi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, comprese quelle previste per l’accesso ai locali.

Le norme previste dal Protocollo sono estese alle aziende in appalto; in caso di lavoratori dipendenti di aziende terze risultanti positivi al Covid-19 sarà fatto obbligo all’appaltatore di informare immediatamente il committente, ed entrambi dovranno collaborare con le Autorità sanitarie.

L’azienda committente sarà tenuta a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei protocolli aziendali e vigilare affinché i lavoratori della stessa e delle aziende terze ne rispettino integralmente le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA – L’azienda dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

In presenza di persone positive al Covid-19, gli ambienti saranno sanificati ai sensi della Circolare n.5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020.

La pulizia dovrà essere garantita alla fine di ogni turno e dovrà essere garantita la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse. Dovrà essere garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera anche dei distributori di bevande e snack presenti nelle aree comuni.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, sarà necessario prevedere alla riapertura una sanificazione straordinaria degli ambienti, ai sensi della circolare n.5443 del Ministero della Salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e DISPOSITIVI DI PROTENZIONE INDIVIDUALE – È obbligatorio che le persone in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche previste, pertanto le imprese devono collaborare nel mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per mani e postazioni lavorative.

Qualora il luogo di lavoro non consenta la distanza minima di un metro sarà obbligatorio l’uso delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, etc.).

Le mascherine chirurgiche saranno comunque obbligatorie negli spazi comuni, nei quali dovrà sempre essere rispettata la distanza di un metro tra le persone, evitando gli assembramenti. Potranno essere previsti ingressi contingentati e periodi di sosta nelle aree comuni limitati.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – Limitatamente al periodo di emergenza (31 luglio 2020), le aziende potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione, favorendo il ricorso allo smartworking ove possibile (se del caso anche con opportune rotazioni).

Si potrà rimodulare i livelli produttivi, nonché prevedere la turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti tra gli stessi.

Si potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili, periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti, mentre saranno sospesi o annullati tutti i viaggi e le trasferte di lavoro, anche se già organizzati.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che riducano il numero di presenza in contemporanea e attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro che favorisca il distanziamento sociale.

GESTIONE DEI DIPENDENTI – Si dovranno favorire orari scaglionati di entrata e uscita dai luoghi di lavoro, prevedendo ove possibile due percorsi separati.

Non saranno consentite riunioni in presenza; laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Saranno sospese tutte le attività di formazione in aula, anche obbligatoria, favorendo la formazione in remoto.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA – Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, essa lo dovrà dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. L’azienda dovrà procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, fornendo supporto alle Autorità sanitarie nell’individuare eventuali “contatti stretti” della persona presente in azienda, riscontrata positiva al tampone COVID-19, per l’applicazione delle necessarie misure di quarantena.

SORVEGLIANZA SANITARIA-MEDICO COMPETENTE – La sorveglianza sanitaria dei soggetti a rischio dovrà proseguire rispettando le misure indicate dal Ministero della Salute, privilegiando visite preventive, visite a richiesta e visite da rientro da malattia.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Al fine di controllare l’applicazione delle norme di sicurezza, le aziende dovranno dotarsi di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS, o in mancanza verrà istituito un Comitato Territoriale composto da Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza.

 Il Protocollo completo è disponibile online.