“La crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 va affrontata e superata con un rilancio di tutte le attività produttive. Il contributo che può derivare, per la ripresa del Paese, dagli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture è di primaria importanza e, forse, è quello principale”.
Così inizia la premessa della Circolare n.45113 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanata lo scorso 18 novembre 2020, con la quale il MIT intende esortare Regioni, Province, Comuni, Provveditorati, Anas e Rfi all’applicazione delle misure contenute nel D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”) come strumento di rilancio dell’economia italiana.
La circolare offre una ricognizione dei fondi introdotti dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con alcune modifiche nella legge 11 settembre 2020, n.120 e delle misure normative per il rilancio dell’economia previsti nel periodo emergenziale (nel settore degli appalti pubblici, dell’edilizia, dell’ambiente e dei porti), che insieme ai fondi derivanti dal Recovery Fund possono garantire il balzo in avanti dell’economia italiana, “ciò a condizione che siano spese bene, efficacemente e velocemente”.
Il MIT sottolinea come sia di primaria importanza, per la ripresa economica del Paese, il contributo derivante dagli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture. “Non può esservi crescita o sviluppo senza infrastrutture, dal momento che queste costituiscono la spina dorsale degli scambi e degli investimenti”.
La circolare analizza nel dettaglio le misure riguardanti appalti pubblici, edilizia, ambiente e sistema portuale.
APPALTI PUBBLICI
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, il Decreto Semplificazioni interviene sulla disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, mediante misure di velocizzazione e semplificazione, in alcuni casi a regime e in altri in via temporanea.
Fino al 31 Dicembre 2021, per gli appalti sotto soglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino a 150 mila euro per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti. Inoltre, è stata ampliata la possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale ed è stato escluso l’obbligo di prestare garanzia (art. 93) se non in presenza di circostanze eccezionali. L’importo della garanzia è comunque dimezzato rispetto al regime ordinario.
Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, è previsto il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando i termini ordinari, anche abbreviati, delle procedure non possono essere rispettati per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’epidemia.
Per alcuni settori strategici, inoltre, le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, dei principi contenuti nel Codice dei Contratti e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali deroghe sono valide per i settori dell’edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS e RFI e gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale
Energia e Clima.
Viene poi reintrodotto il Collegio consultivo tecnico, con costituzione obbligatoria fino al 31 dicembre 2021 e per gli appalti sopra soglia, quale strumento di risoluzione degli eventuali conflitti tra la stazione appaltante e l’esecutore. Viene aggiornata anche la disciplina riguardante il Commissario Straordinario, con semplificazioni riguardanti le procedure di individuazione delle opere e di nomina dei commissari e rafforzamenti di alcuni poteri ad essi affidati.
Tali modifiche dovrebbero consentire di dare attuazione agli interventi indicati nel documento “ItaliaVeloce”, del valore di circa 200 miliardi di euro e relativi a tutto il complesso delle infrastrutture italiane: strade, autostrade, ferrovie, trasporto metropolitano, porti e aeroporti.
Meditante un intervento diretto sul Codice dei Contratti è stato previsto che, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione debba avere luogo entro i successivi sessanta giorni. Alla stessa logica di accelerazione delle procedure e certezza delle situazioni giuridiche sono ispirate le ulteriori modifiche apportate alla disciplina della fase del contenzioso giurisdizionale sulle gare di appalto.
Con l’intenzione di consentire agli aggiudicatari di proseguire nelle attività in corso, nonostante la crisi economica originata dall’emergenza epidemiologica COVID-19, si è provveduto a:
- creare un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, rifinanziato mediante le leggi annuali di bilancio, per il completamento delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, escludendone l’utilizzo per finanziare l’avvio di nuove opere;
- escludere l’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 del Codice per gli affidamenti fino alla soglia comunitaria;
- autorizzare, senza specifico obbligo di motivazione, la consegna dei lavori in via d’urgenza;
- limitare i casi in cui la visita dei luoghi e la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati siano condizioni necessarie per la partecipazione alle procedure di gara, salvo ciò sia indispensabile;
- consentire l’avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, che dovranno però essere aggiornati entro 30 giorni;
- autorizzare il direttore dei lavori ad adottare lo stato di avanzamento dei lavori, con conseguente pagamento dell’importo dovuto entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento, che deve essere emesso contestualmente al SAL, ovvero entro e non oltre cinque giorni dall’adozione di quest’ultimo;
- riconoscere agli operatori economici i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dell’integrazione del piano di sicurezza e coordinamento conseguenti all’attuazione delle misure di sicurezza previste per il contenimento della pandemia da Covid-19. Il rimborso di detti oneri deve avvenire in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione di detti oneri aggiuntivi;
- qualificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 come causa di forza maggiore non imputabile all’esecutore, qualora impedisca, anche solo parzialmente, la continuazione o l’ultimazione di lavori, servizi e forniture nel termine contrattualmente previsto.
È inoltre previsto, nel D.L. “Rilancio”, l’incremento della percentuale di anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, dal 20% al 30%, valida anche in relazione agli affidamenti non disciplinati, ratione temporis, dal Codice e in favore degli operatori economici che abbiano già usufruito della stessa in misura inferiore a detto limite, o che abbiano dato inizio ai lavori senza averla richiesta.
Nell’ottica di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure di gara e di affidamento dei lavori, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni del D.L. n.32/2019 relative alla sospensione del divieto dell’appalto integrato e dell’obbligo di iscrizione all’elenco presso l’ANAC dei commissari di gara. Prorogata anche la disposizione che, attraverso la c.d. “inversione procedimentale”, consente di procedere alla valutazione dell’offerta economica prima della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei Contratti.
L’obbligo di acquisizione dei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori e dei Comitati Tecnici Amministrativi è limitato ai progetti di fattibilità tecnico-economica e di importo pari o superiore ai 50 milioni di euro.
In fase di esecuzione del contratto, viene ristretto e limitato fino alla fine del 2021 l’ambito di operatività dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, riguardante le ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione del contratto di lavori (cause previste dalla legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.L. 159/2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ragioni di ordine e salute pubblici, a gravi ragioni di ordine tecnico o di pubblico interesse).
Si è inoltre provveduto a disciplinare in modo puntuale le situazioni nelle quali la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo (crisi o insolvenza dell’esecutore, concordato con continuità aziendale, esercizio provvisorio dell’impresa) non possa procedere con il soggetto designato, con conseguente possibilità di dichiarare la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante e di provvedere al completamento dell’esecuzione dell’opera secondo le modalità alternative previste (esecuzione diretta e affidamento ad altri soggetti partecipanti al bando di gara; indizione di una nuova procedura; proposta di nomina di un commissario straordinario).
Fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia saranno svolte secondo modalità più rapide e semplificate, che consentono il rilascio di una informativa liberatoria provvisoria che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro il termine massimo di 60 giorni.