Dall’iter parlamentare per la conversione in legge del Decreto Semplificazioni (D.L. n.76/2020) arrivano alcune novità in materia di appalti. In particolare, il Governo ha deciso di accettare la proposta presentata dalle opposizioni e di estendere i tempi di validità della procedura speciale sugli appalti in deroga al Codice.
L’emendamento approvato dal Governo, su richiesta delle opposizioni, sposa i termini del regime transitorio “sblocca-appalti” previsto dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra e sotto la soglia comunitaria e favorire gli investimenti della pubblica amministrazione, le misure in deroga al Codice dei Contratti varranno quindi fino alla fine del prossimo anno. Fino alla scadenza sarà quindi possibile avvalersi di affidamenti diretti e procedure negoziali semplificate senza bando, sotto e sopra soglia UE, per velocizzare la realizzazione delle opere e favorire la ripresa del Paese dopo la crisi indotta dal lockdown connesso all’epidemia da Covid-19.
Con l’emendamento approvato nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato, si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del D.L. Semplificazioni si applichino fino al 31 dicembre 2021. Vediamo più nel dettaglio gli istituti relativi agli appalti per i quali è stato previsto un prolungamento della disciplina semplificata all’intero anno 2021.
Appalti sotto soglia
La validità del regime semplificato previste dal D.L. Semplificazioni è limitata alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici “sotto soglia” europea avviate fino al 31 dicembre 2021. Secondo il regime speciale, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del Rup (Responsabile unico del procedimento) per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.
Il Decreto Semplificazioni ha previsto due modalità di affidamento dei contratti pubblici:
- L’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture fino a 150mila euro;
- La procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 imprese (nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e tenendo conto della loro dislocazione territoriale) per opere tra i 150mila e i 350mila euro di valore, che salgono a 10 operatori economici per le opere sopra i 350mila euro di valore e a 15 operatori per quelle superiori ai 5 milioni.
Per questa modalità di affidamento è inoltre prevista, a favore delle imprese, la cancellazione della garanzia fideiussoria provvisoria del 2%, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; qualora la stazione appaltante debba richiederla, il suo ammontare è comunque dimezzato.
Appalti sopra soglia
Il regime speciale introdotto dall’art. 2 del Decreto Semplificazioni introduce semplificazioni anche in tema di aggiudicazione dei contratti pubblici “sopra-soglia”. Anche in questo caso, l’efficacia delle nuove disposizioni è limitata alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2021, per le quali l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Per ogni procedura di appalto è nominato un Rup, il quale, con propria determinazione adeguatamente motivata, deve validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. Anche in questo caso, il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del Rup o per l’esclusione dell’operatore economico.
Per l’affidamento dei lavori, la nuova disciplina transitoria prevede l’applicabilità della “procedura ristretta” o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli art. 61 e 62 del Codice Appalti per i settori ordinari. Le stazioni appaltanti dovranno procedere mediante la procedura negoziata per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.
Verifiche antimafia e protocolli di legalità
L’Art.3, comma 1, del D.L. Semplificazioni consente alle PA, fino al 31 dicembre 2021, di corrispondere ad imprese e privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, pagamenti) anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. In caso di una interdittiva antimafia, l’impresa beneficiaria dovrà restituire quanto erogato.
Il comma 2 dello stesso articolo permette inoltre di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una “informativa antimafia provvisoria”; rimangono comunque ferme le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni.
Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica
Vengono estese al 31 dicembre 2021 anche le disposizioni a carattere transitorio applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria per disciplinare i casi di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica: l’art. 5 del Decreto prevede che, fino alla nuova scadenza ed in deroga all’art. 107 del Codice Appalti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art.35 del Codice Appalti, anche se già iniziati, possa avvenire esclusivamente per il tempo necessario al loro superamento, disposta dal Rup e per le seguenti ragioni:
- Cause previste da disposizioni di legge penale, dal Codice Antimafia e dalle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza UE;
- Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- Gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- Gravi ragioni di pubblico interesse.
Collegio consultivo tecnico
Fino al 31 dicembre 2021, per i lavori relativi a opere pari o superiori alle soglie di rilevanza europea, dovrà essere obbligatoriamente costituito presso ogni Stazione Appaltante un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) prima dell’avvio dell’esecuzione o non oltre 10 giorni da tale data (le disposizioni previgenti del D.L. n.32/2019 prevedevano soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di costituzione del CCT).
Dal 31 dicembre 2021, il CCT potrà essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo delle parti.
La costituzione del CCT mira a prevenire controversie relative all’esecuzione dei contratti pubblici e a tale organo vengono infatti attribuite funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori.
In particolare, l’inosservanza delle determinazioni del CCT viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del CCT, al contrario, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo.
Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
L’art. 8 del Decreto Semplificazioni prevede infine una serie di disposizioni semplificate relative alle procedure pendenti disciplinate dal Codice Appalti ovvero avviate a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021.
Per tali procedure si prevede che:
- Sia sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza (ex art.32 del Codice Appalti), fermo restando quanto previsto dall’art. 80 sui motivi di esclusione;
- Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’impresa di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli art. 60, 61, 62 e 74 del Codice Appalti;
- Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, a condizione che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.