Lo split payment IVA è uno strumento, introdotto dalla Legge 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015), che prevede l’applicazione della cosiddetta “scissione dei pagamenti” IVA: in questo caso è il cliente, ossia la Pubblica Amministrazione, a dover versare direttamente l’IVA allo Stato, mentre il fornitore incassa l’importo della fattura al netto dell’imposta (che in ogni caso deve essere indicata in fattura).
Il meccanismo dello split payment è stato introdotto al fine di combattere l’evasione IVA, permettendo allo Stato di incassare direttamente dalle P.A. l’imposta sul valore aggiunto e di incrementare le proprie entrate.
Lo split payment si applica agli acquisti effettuati dalla P.A. in ambito istituzionale, nonché commerciale se non soggetti a reverse charge. L’elenco delle Amministrazioni pubbliche per le quali si applica tale meccanismo è consultabile sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, cd. elenco IPA (www.indicepa.gov.it ).
A questo elenco, si aggiungono sei elenchi, pubblicati ogni anno entro il 20 ottobre sul Sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, che includono ulteriori soggetti a cui si applica la disciplina dello split payment. I sei elenchi sono suddivisi per tipologia di soggetto obbligato, ed includono l’elenco di:
- Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri (art. 2359, comma 1, n.2, c.c.);
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche;
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Gli elenchi presenti sono aggiornati al 17 ottobre 2019. Sul sito del Dipartimento delle Finanze è anche possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
Chi presta o cede beni o servizi verso enti soggetti a split payment IVA deve emettere fattura con le modalità ordinarie e indicare nella sezione IVA il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972. In caso di non corretta emissione della fattura elettronica sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 8.000 euro.
L’IVA soggetta a reverse charge deve essere annotata nel registro IVA delle vendite, ma non calcolata nella liquidazione periodica, in quanto, di fatto, non è stata incassata. Lo storno dell’IVA può poi essere effettuato con successiva e specifica scrittura che indichi allo stesso tempo la registrazione della fattura e l’ammontare dell’IVA da dare e da avere. L’IVA risultante a credito da operazioni di split payment viene poi inclusa nel rimborso IVA prioritario.
Il meccanismo dello split payment non si applica più ai liberi professionisti, che a seguito del Decreto Dignità del 2 luglio 2018 possono ora emettere fattura verso le P.A. secondo le normali modalità.
Lo strumento dello split payment è stato introdotto in deroga alle regole comunitarie sull’IVA in seguito ad autorizzazione dell’Unione Europea avvenuta con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, valida temporalmente dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020. Ad oggi, quindi, si avvicina la scadenza della deroga concessa dall’UE all’Italia, senza che vi sia ancora stato alcun provvedimento che ne confermi la proroga, nonostante da giorni circoli la notizia di una possibile estensione delle norme a riguardo.
La possibile proroga dello split payment ha già ricevuto pesanti critiche dal mondo imprenditoriale, ora messo ancora più in crisi dall’emergenza COVID-19, in quanto una estensione delle norme andrebbe contro le misure adottate dal Governo per immettere liquidità e sostenere le imprese italiane, “togliendo” circa 2,5 miliardi all’anno alle imprese.
L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, aveva richiesto l’abolizione dello split payment già dall’anno scorso, o comunque la possibilità di rendere l’IVA una partita contabilmente neutra, prevedendo per le imprese soggette a “monte” allo split payment l’applicazione del reverse charge “a valle”, anche sulle forniture.
Anche l’OICE, Associazione di categoria aderente a Confindustria che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, si è mostrata contraria ad una proroga dello split payment, sostenendo che essa andrebbe a sconfessare la linea di azione tesa a immettere liquidità nel settore imprenditoriale e mettendo in evidenza l’effetto distorsivo che essa avrebbe per il settore edilizio, dato che i singoli professionisti sono stati esentati dallo split payment nel 2018 ed operano con lo stesso committente pubblico in modi diversi rispetto alle imprese.
Il tema suscita forti contrasti ed appare quanto mai opportuno un intervento legislativo che faccia chiarezza.