In vista della prossima riapertura delle attività lavorative prevista per il 4 maggio e del graduale allentamento delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2, l’INAIL ha stilato un documento in cui vengono evidenziati i livelli di rischio di contagio per ogni categoria lavorativa, nonché le misure organizzative di prevenzione e protezione che le aziende dovranno adottare in vista di un progressivo ritorno al lavoro, in modo tale da minimizzare i rischi di contagio tra e per i lavoratori e per la popolazione.
Il documento non ha alcuna valenza legislativa, ma è finalizzato a fornire elementi tecnici di supporto al processo di decisione politica, fornendo un accurato ed interessante report sul livello di rischio associato a ciascun settore.
La metodologia di valutazione del rischio di contagio presente nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, Aprile 2020, si basa sull’integrazione di dati provenienti da O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense, INAIL e ISTAT.
Il rischio di contagio viene calcolato sulla base di tre elementi:
- Livello di esposizione al virus, ossia probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento delle specifiche attività lavorative (che risulta essere molto elevato nel settore sanitario, di gestione dei rifiuti speciali o nei laboratori di ricerca);
- Livello di prossimità tra i lavoratori, dovuto alle caratteristiche intrinseche dello svolgimento dell’attività lavorativa, che non permettono un sufficiente distanziamento sociale dei lavoratori (ad esempio in certe catene di montaggio);
- Livello di aggregazione sociale che il lavoro comporta, ossia il grado di contatto con soggetti “esterni” all’azienda (molto elevato nelle attività di ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo e istruzione).
Ogni categoria lavorativa riceve un punteggio che va da 0 a 4 per le variabili di esposizione e prossimità, dove 0 rappresenta il rischio minimo di contagio e 4 un rischio elevato. Il punteggio risultante viene poi corretto con un fattore che tiene conto del livello di aggregazione sociale che tale categoria comporta, ove 1.00 rappresenta una presenza di terzi limitata o nulla e 1.50 aggregazioni di persone intrinseche all’attività e controllabili in maniera molto limitata pur con le dovute procedure.
Secondo tale modello, i settori a più alto rischio di contagio risultano essere quello farmaceutico (alto), di assistenza sanitaria (alto), delle manutenzioni (medio-alto), del trasporto aereo (alto), nonché quelli comprendenti tutte le attività artistiche, sportive e di intrattenimento e le attività di commercio al dettaglio nei centri commerciali.
È bene tener presente che il rischio di contagio può differire nella realtà rispetto a quanto emerso nell’analisi generale di settore, a seconda delle specificità presenti nelle singole realtà aziendali.
Il documento espone poi una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per lavoratori e popolazione, che si articolano in misure organizzative, misure di prevenzione e protezione e misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.
Le misure organizzative risultano estremamente importanti a livello di prevenzione primaria e nell’ottica di eliminazione del rischio, e richiedono adattamenti delle organizzazioni attraverso rimodulazioni dei processi produttivi, in particolare di spazi e postazioni di lavoro e di orari di lavoro e articolazione dei turni.
Gli spazi di lavoro dovranno essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Negli ambienti ove operano più lavoratori contemporaneamente, si dovranno riposizionare le postazioni di lavoro in modo che siano adeguatamente distanziate tra loro e/o introdurre barriere separatorie tra un lavoratore e l’altro.
Sono anche favoriti orari di lavoro flessibili e differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea sul luogo di lavoro. Sarà inoltre necessario introdurre turnazioni nella fruizione degli spazi comuni, sempre nel rispetto dell’adeguato distanziamento, nonché prevedere un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi e sistemi di ventilazione continua degli ambienti.
Entrate e uscite dal luogo di lavoro dovranno favorire orarsi scaglionati e, laddove possibile, prevedere porte di entrata ed uscita dedicate e separate. In questo modo si potranno anche ridurre i rischi di contagio relativi agli spostamenti dei lavoratori per raggiungere il luogo di lavoro (commuting).
Ove possibile, le aziende dovranno continuare ad utilizzare forme di lavoro agile e a distanza (compatibili soprattutto con attività gestionali e amministrative), fornendo supporto e strumenti adeguati allo svolgimento dell’attività lavorativa “da casa”. Le riunioni aziendali dovranno preferibilmente essere fatte tramite collegamento a distanza, oppure, ove ciò non sia possibile, riducendo al minimo il numero di partecipanti e rispettando il distanziamento sociale.
In questa fase di transizione e di ritorno al lavoro, i lavoratori più suscettibili o con particolari patologie, potranno essere ricollocati in altre mansioni o essere temporaneamente esonerati a riprendere il lavoro, previa valutazione del medico competente. Ciò include anche il ritorno al lavoro dei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 o con patologie particolari (come diabete, malattie cardiovascolari, etc.), che necessiteranno di particolari attenzioni.
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato ed al fine della piena efficacia delle misure individuate, risulta fondamentale il monitoraggio del rispetto delle procedure di sicurezza da parte del datore di lavoro, anche in collaborazione con le figure della prevenzione aziendale (es. medico competente o idonee strutture territoriali pubbliche), nonché, e soprattutto, la partecipazione consapevole e responsabile dei lavoratori stessi.
Proprio per questo è importante che le aziende adottino anche misure di carattere generale e specifico, prima di tutto mettendo in atto attività di informazione e formazione specifiche sulle misure adottate, a cui il personale deve attenersi, focalizzandosi sull’importanza degli accorgimenti adottati e del distanziamento sociale per tutelare sé stessi e gli altri.
Nel rispetto delle direttive riguardanti le misure igieniche necessarie a mitigare il contagio, le aziende devono fornire mezzi detergenti idonei per la frequente pulizia delle mani ed affiggere locandine o brochure che informino sulla necessità del rispetto di tali misure.
Sarebbe inoltre opportuno prevedere attività di sanificazione periodica degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, garantendo in ogni caso l’ordinaria pulizia giornaliera e areazione dei locali.
È poi previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo della mascherina chirurgica, come normato dal DL n.9 (art. 34) in combinato con il DL n.18 (art. 16, comma 1), e di DPI specifici a seconda delle particolari necessità aziendali.
Per evitare la riattivazione di focolai epidemici all’interno dei luoghi di lavoro, prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovrà essere attuata la procedura di controllo della temperatura corporea sui lavoratori, e dovrà essere vietato l’accesso ai lavoratori con temperatura superiore a 37,5°C, a cui dovranno anche essere fornite idonee mascherine per prevenire la diffusione del virus. Tale lavoratore, o colui che dovesse presentare sintomi come febbre o tosse durante l’orario di lavoro, dovrà essere messo in isolamento e contattare il medico di base. L’azienda dovrà anche avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute, fornendo indicazioni sui “contatti stretti” eventualmente avuti dal lavoratore con tampone positivo, a scopo preventivo e precauzionale.
Rimane compito delle aziende, infine, adottare tutte quelle misure di sicurezza ritenute necessarie alla sicurezza dei propri lavoratori.
Per maggiori informazioni, il documento integrale è disponibile sul sito ufficiale dell’INAIL.