L’articolo 63 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” ha introdotto un bonus di 100 euro netti da corrispondere con la retribuzione di Aprile a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con eccezione dei lavoratori domestici, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro, in trasferta e/o distacco presso altra azienda, nel mese di marzo 2020. Dal punto di vista fiscale, il bonus è esentasse e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente tassabile.
L’esatta quantificazione del bonus si ottiene dividendo l’importo di 100 euro per i giorni lavorabili del mese – secondo le previsioni previste dal contratto di lavoro – e moltiplicando il risultato per i giorni effettivamente lavorati secondo le indicazioni sopra menzionate.
Sono esclusi dal premio i lavoratori con reddito complessivo, nel 2019, superiore ai 40.000 euro annui. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
Ai fini del limite dei 40.000 euro, si tiene conto solo ed esclusivamente dei redditi sottoposti a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono escluse dal premio le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Il premio spetta anche al lavoratore a tempo parziale. Qualora il lavoratore abbia più contratti part-time, restando fermo il limite massimo di 100 euro, sarà quest’ultimo a dover individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare mediante un’apposita autocertificazione. È opportuno che anche il lavoratore assunto nel corso del 2019 autocertifichi la presenza dei limiti reddituali previsti dalla norma.
Al fine del computo delle giornate di lavoro effettivo per il calcolo del bonus, non si considerano le giornate di lavoro espletate in telelavoro o in lavoro agile (smart-working) e vanno escluse le giornate nelle quali il lavoratore è stato assente dal lavoro per ferie, malattia, nonché Cassa integrazione, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi o aspettative.
Qualora il lavoratore, abbia cessato il rapporto di lavoro durante il mese di marzo 2020, l’azienda dovrà riproporzionare il premio al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro, prima della cessazione.
Il Decreto Legge prevede l’automaticità della erogazione a partire dalle retribuzioni corrisposte dal mese di Aprile 2020, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio, da parte dei datori di lavoro che rivestono la qualifica dei sostituti di imposta.
I sostituti provvederanno a recuperare il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione orizzontale (ossia tra tributi diversi), senza necessità di trasmissione preventiva della dichiarazione da cui emerge il relativo credito. L’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, ha istituito i seguenti codici tributo da esporre nella sezione Erario dei modelli F24 e F24 “Enti Pubblici” (F24 EP), i quali dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP) il codice “169E”.