L’art. 207 del “Decreto Rilancio” ha introdotto una importante norma, in deroga alla normativa vigente, per incrementare la liquidità delle imprese che operano nel settore degli appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016, comma 18, gli appaltatori hanno diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, erogabile entro 15 giorni dall’inizio della prestazione (sia che si tratti di lavori, sia che si tratti di servizi o forniture).
Il cd. Decreto “Cura Italia”, art. 91 D.L. n.18 del 17/03/2020, ha modificato tale articolo, consentendo l’erogazione dell’anticipazione anche nel caso di consegna in via d’urgenza.
Successivamente, con il cd. “Decreto Rilancio” (art.207, comma 1, D.L. n.34 del 19/05/2020), è stato previsto che l’importo dell’anticipazione possa essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
La disposizione si applica:
- Alle procedure i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, ossia il 19 maggio 2020;
- Alle procedure in cui, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, al 19 maggio 2020 siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, senza che siano scaduti i relativi termini;
- In ogni caso, alle procedure avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2021.
Il comma 2 dell’art. 207 precisa che, in aggiunta ai casi sopracitati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta, sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche:
- Agli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista, tenendo conto delle eventuali somme già versate a titolo di anticipo;
- Agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione, senza aver usufruito dell’anticipazione.
Anche per i lavori iniziati prima dell’emergenza, quindi, è valida e si applica la maggiorazione dell’anticipazione contrattuale fino al 30%.
Il Decreto Rilancio prevede che le modalità e le garanzie previste per l’anticipazione siano le stesse previste dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici: “ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’art.35, comma 18”.
In vista della particolare situazione di emergenza, restano quindi volontariamente esclusi gli ultimi due periodi della norma codicistica, secondo cui “il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”.
L’art. 207 del D.L. n.34/2020 non indica alcun termine per l’erogazione dell’anticipazione, pertanto si presume resti valido il periodo di 15 giorni per l’erogazione dell’acconto indicato dal D.Lgs. n.50/2016, art.35, comma 18, modificato dal D.L. n.32/2019 (cd. Decreto “sblocca cantieri”).